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Iperammortamento per software e sistemi AI: perizia e requisiti 2026

Iperammortamento per software e sistemi AI: perizia e requisiti 2026

Quando si parla di iperammortamento si pensa ai macchinari. Ma l’agevolazione 2026-2028 copre anche i beni immateriali: software, piattaforme e, per la prima volta in modo esplicito, sistemi di intelligenza artificiale. È la parte dell’investimento che le aziende dimenticano più spesso di agevolare, e anche quella in cui è più facile sbagliare. Vediamo quali software rientrano, quali condizioni vanno dimostrate e cosa deve contenere la perizia.

Software e AI nell’iperammortamento: l’Allegato V (ex Allegato B), non solo i macchinari

Chi ha usato i vecchi incentivi 4.0 ricorda due elenchi: l’Allegato A per i beni materiali e l’Allegato B per i beni immateriali. Con la legge di bilancio 2026 gli elenchi sono stati riscritti e rinumerati: oggi i beni materiali stanno nell’Allegato IV e i beni immateriali nell’Allegato V della legge 199/2025. La logica è la stessa, ma se cerchi ancora «Allegato B» stai guardando l’elenco superato.

Per i beni materiali trovi i criteri nell’articolo sui macchinari ammissibili all’iperammortamento 2026. Qui ci occupiamo dell’altra metà: il software che quei macchinari li governa, li collega e ne analizza i dati.

Una distinzione preliminare evita molti equivoci. Il software integrato nella macchina e acquistato insieme a essa segue la macchina: è parte del bene materiale. Il software acquistato separatamente è un bene immateriale a sé, ed è agevolabile solo se rientra nell’Allegato V.

Quali software e sistemi AI sono ammissibili

L’Allegato V è un elenco chiuso. Semplificando, le famiglie più frequenti in un’azienda manifatturiera sono queste:

  • software di controllo e supervisione della produzione: sistemi MES, SCADA, programmazione e schedulazione;
  • piattaforme di raccolta e analisi dei dati di produzione, incluso il monitoraggio di consumi ed efficienza;
  • progettazione e simulazione di prodotti e processi, anche in forma di modelli digitali dell’impianto;
  • manutenzione predittiva e controllo qualità automatizzato, per esempio con visione artificiale;
  • sistemi di intelligenza artificiale e machine learning: è la novità più rilevante, perché il nuovo elenco li nomina espressamente.

Non basta però che il prodotto si presenti come «basato su AI». Conta la funzione: il software deve servire alla produzione, al controllo della qualità, alla manutenzione o alla gestione dell’impianto. Un assistente AI usato per scrivere email o preparare offerte commerciali non rientra, per quanto sofisticato.

L’elenco ufficiale e i decreti attuativi sono sulla pagina del MIMIT dedicata al Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento: la verifica va sempre fatta sulla voce esatta dell’Allegato V.

I requisiti tecnici da dimostrare

Rientrare in una voce dell’elenco è necessario, ma non sufficiente. Dalla documentazione devono risultare almeno questi elementi:

  • Interconnessione. Il software deve scambiare dati con il sistema di gestione della produzione o con la rete di fornitura: con le macchine, con il MES, con il gestionale. Un programma che lavora isolato su un PC non soddisfa il requisito.
  • Forma di acquisizione. L’agevolazione riguarda i beni ammortizzabili, cioè acquistati in proprietà o con licenza d’uso pluriennale. Il software fruito in cloud con canone periodico (SaaS) è rimasto escluso dal decreto attuativo: è un punto da verificare al momento dell’acquisto, perché dipende da come è scritto il contratto.
  • Funzione effettiva. Va descritto cosa fa il software nel processo: quali dati riceve, da dove, quali decisioni o azioni produce.

C’è poi un aspetto che riguarda solo alcuni casi. Se il sistema AI interviene sul comportamento della macchina o su funzioni di sicurezza, oltre all’incentivo entra in gioco la conformità al Regolamento Macchine: ne parlo nell’articolo sulla nuova normativa macchinari per software e intelligenza artificiale. Sono due verifiche diverse, ma conviene farle insieme, perché si basano sulla stessa analisi tecnica.

Quando serve la perizia e cosa contiene

Per l’iperammortamento 2026-2028 la risposta è semplice: serve sempre. Il decreto attuativo del 7 maggio 2026 richiede una perizia asseverata, corredata di analisi tecnica, sia per i beni dell’Allegato IV sia per quelli dell’Allegato V, senza soglie di valore. La può rilasciare un ingegnere o un perito industriale iscritto all’albo, oppure un ente di certificazione accreditato.

Per un software o un sistema AI la perizia deve contenere:

  • l’identificazione del bene (prodotto, versione, moduli, licenza) e la voce dell’Allegato V in cui rientra, con la motivazione;
  • la descrizione dell’architettura: dove è installato, con quali sistemi comunica, attraverso quali protocolli;
  • la prova dell’interconnessione: il flusso dei dati tra software, macchine e sistemi aziendali, verificato sul campo e non solo sulla carta;
  • la data in cui l’interconnessione è effettivamente avvenuta.

È un lavoro diverso dalla perizia su un macchinario: non c’è una targa da fotografare, ci sono interfacce, log e flussi di dati da analizzare. Per questo serve un tecnico che conosca il software oltre alla normativa. Alla perizia si affianca la certificazione contabile del revisore.

Errori comuni: perché le aziende perdono l’agevolazione sul software

  • Interconnessione dichiarata ma non documentata. «Il software parla con le macchine» non basta: servono schema dei flussi, evidenze dello scambio dati e data di attivazione.
  • Software generico scambiato per software 4.0. Contabilità, amministrazione e produttività d’ufficio non rientrano. Nei gestionali il rischio è alto: i moduli di produzione possono essere agevolabili, quelli amministrativi no, e vanno separati anche nei costi.
  • Contratto sbagliato. Si sceglie un canone cloud per comodità e si scopre dopo che non è agevolabile.
  • Perizia assente o tardiva. Si pensa che sotto una certa cifra basti un’autodichiarazione, come in passato: per il 2026 non è più così.
  • Sviluppo interno dato per scontato. Il trattamento del software sviluppato in casa è un punto ancora incerto: va valutato caso per caso prima di contare sul beneficio.

In caso di controllo, documentazione irregolare o requisiti mancanti comportano la decadenza dal beneficio e il recupero degli importi con interessi e sanzioni.

Richiedi la perizia per i tuoi investimenti in software e AI

Il momento giusto per coinvolgere il tecnico è prima dell’acquisto: è lì che si decide se il software rientra nell’elenco, se il contratto è compatibile e come dovrà essere realizzata l’interconnessione. A installazione conclusa si può solo constatare cosa manca.

Richiedi la perizia per i tuoi investimenti in software e sistemi AI: verifichiamo l’ammissibilità, l’interconnessione e la documentazione necessaria.

Elisabetta Cataldi

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