Procedura GSE: comunicazioni, tempistiche e documentazione
Aggiornata al decreto attuativo MIMIT-MEF del 4 maggio 2026 — in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
PREMESSA: cos’è e a chi si applica
L’iperammortamento 2026 è una maggiorazione fiscale del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi 4.0, deducibile ai soli fini IRES/IRPEF attraverso le quote di ammortamento. Non è un credito d’imposta: riduce l’imponibile, non le imposte direttamente.
Chi può accedere: tutte le imprese titolari di reddito d’impresa residenti in Italia, indipendentemente da forma giuridica e dimensioni, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi conformi agli Allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali) della Legge 199/2025. Sono escluse le imprese in liquidazione o soggette a procedure concorsuali.
Finestra temporale degli investimenti: 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028.
Aliquote di maggiorazione:
Investimento
Maggiorazione standard
Con risparmio energetico certificato ≥3%
Fino a 2,5 milioni €
180%
220%
Da 2,5 a 10 milioni €
100%
100%
Da 10 a 20 milioni €
50%
50%
DOVE SI PRESENTA TUTTO: la piattaforma GSE
L’accesso all’iperammortamento 2026 avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica del GSE, accessibile con SPID o CIE. La piattaforma è in fase di attivazione e sarà operativa, con i modelli di comunicazione definitivi, presumibilmente entro giugno 2026.
Tutte e cinque le comunicazioni obbligatorie vanno trasmesse attraverso questo canale. Non esistono modalità alternative.
LE 5 COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE — SCHEMA GENERALE
La procedura prevede complessivamente 5 comunicazioni al GSE: due in più rispetto a quanto inizialmente previsto dalla Legge di Bilancio 2026, aggiunte su richiesta della Ragioneria dello Stato per il monitoraggio della spesa pubblica.
Le prime tre sono legate al ciclo di vita del singolo investimento; le ultime due sono obblighi di monitoraggio annuale continuativi.
COMUNICAZIONE 1 — PREVENTIVA
Quando: prima di effettuare l’investimento (prima di ordinare o acquistare il bene). Questo è il passaggio più critico: effettuare l’ordine prima di questa comunicazione rende l’investimento non ammissibile.
Cosa contiene:
Dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva interessata
Tipologia e ammontare degli investimenti agevolabili previsti
Per beni FER (fonti energie rinnovabili): tipologia, ammontare e data prevista di entrata in funzione degli impianti per autoproduzione/autoconsumo
Dati relativi all’applicazione della maggiorazione (aliquota prevista, scaglione di riferimento)
Nota importante: la comunicazione preventiva deve essere trasmessa per ogni struttura produttiva a cui si riferiscono gli investimenti. Se l’impresa ha più stabilimenti con investimenti distinti, occorre una comunicazione per ciascuno.
Cosa succede dopo: il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni, entro 10 giorni comunica l’esito positivo oppure i dati e la documentazione da integrare entro ulteriori 10 giorni.
COMUNICAZIONE 2 — CONFERMA DELL’INVESTIMENTO
Quando: entro 60 giorni dalla notifica di verifica positiva effettuata dal GSE sulla comunicazione preventiva.
Cosa contiene:
Data e importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto, a dimostrazione del raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene
Dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili
Attenzione: il 20% deve essere versato e documentabile al momento di questa comunicazione. È necessario quindi pianificare i pagamenti in anticipo e in coerenza con i 60 giorni disponibili.
COMUNICAZIONE 3 — COMPLETAMENTO
Quando: al termine dell’investimento, dopo l’interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Non può essere trasmessa oltre il 15 novembre 2028. Il termine è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.
Cosa contiene: attestazione del possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile (vedi sezione documentazione).
Effetto fiscale rilevante: l’iperammortamento decorre dal periodo d’imposta in cui si invia la comunicazione di completamento e si ottiene l’esito positivo del GSE. Rinviare questa comunicazione all’anno successivo disallinea l’agevolazione dall’ammortamento fiscale ordinario, con effetti negativi sulla pianificazione fiscale.
Quando: ogni anno, entro il 20 gennaio, a partire dall’anno successivo all’invio della prima comunicazione preventiva, fino al termine della fruizione dell’agevolazione.
Cosa contiene:
Investimenti effettuati nell’anno precedente
Costi sostenuti
Previsione di utilizzo del beneficio
Nota: l’impresa che avvia la procedura nel 2026 ma completa i beni nel 2027 dovrà comunque trasmettere la comunicazione del 20 gennaio 2027 (relativa all’anno 2026), anche se in quell’anno non ha ancora fruito di alcuna maggiorazione. Presumibilmente, per investimenti avviati nel 2026, la prima comunicazione di questo tipo sarà quella del gennaio 2027.
COMUNICAZIONE 5 — PIANO DI AMMORTAMENTO (entro 30 giugno)
Quando: ogni anno entro il 30 giugno, come integrazione della comunicazione annuale del 20 gennaio.
Cosa contiene:
Piano di ammortamento dettagliato
Quote di incentivo (maggiorazione) imputate in ciascun esercizio
Durata dell’obbligo: dalla prima comunicazione preventiva fino al termine della fruizione dell’agevolazione, ovvero fino all’ultimo esercizio in cui vengono dedotte le quote di ammortamento maggiorate. L’obbligo può quindi protrarsi per diversi anni oltre il 2028.
RIEPILOGO TEMPISTICHE
#
Comunicazione
Quando
1
Preventiva
Prima dell’investimento
2
Conferma
Entro 60 gg dall’esito positivo GSE sulla preventiva
3
Completamento
Dopo interconnessione — max 15 novembre 2028
4
Monitoraggio annuale
Entro 20 gennaio di ogni anno
5
Piano di ammortamento
Entro 30 giugno di ogni anno
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
A) Perizia tecnica asseverata
Deve certificare: le caratteristiche tecniche del bene ai fini della sua ammissibilità, l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, la conformità ai requisiti del decreto attuativo.
Chi la rilascia: un ingegnere o un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure tramite attestazione corredata di analisi tecnica rilasciata da un ente di certificazione accreditato.
Soglia: per beni superiori a 300.000 euro è richiesta la perizia tecnica asseverata. Sotto questa soglia è sufficiente l’autocertificazione del legale rappresentante.
B) Certificazione contabile
Rilasciata da un revisore legale dei conti, attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza con la documentazione.
C) Fascicolo documentale da conservare
L’impresa deve predisporre e conservare un fascicolo ordinato che includa:
Contratti e ordini di acquisto
Cronologia e prove dei pagamenti (in particolare l’acconto del 20%)
Fatture dei beni agevolati
Schede tecniche dei beni
Documentazione sull’interconnessione (architettura informatica, layout di fabbrica)
Report di test e collaudi
Dichiarazione di origine del fornitore (il vincolo di provenienza UE/SEE è stato eliminato dal D.L. 38/2026, ma la documentazione tecnica resta necessaria)
La documentazione va conservata per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione e oltre, in quanto soggetta a controlli del GSE e dell’Agenzia delle Entrate.
COSA NON RIENTRA NELL’AGEVOLAZIONE
Veicoli, fabbricati e costruzioni
Beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
Beni gratuitamente devolvibili in concessione
Software in modalità SaaS (abbonamento cloud): i software con canone in abbonamento restano fuori dal perimetro; sono invece agevolabili quelli con licenza tradizionale e sistemi on-premise inclusi nell’Allegato V
Investimenti ubicati all’estero, anche se dell’impresa italiana
CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DELLA PROCEDURA
Il mancato invio delle comunicazioni e delle integrazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del diritto al beneficio.
Le cause di decadenza includono: mancanza dei requisiti di ammissibilità, documentazione irregolare non sanabile, mancata conservazione della documentazione, false dichiarazioni, impossibilità di effettuare i controlli, mancata comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028, e cessione del bene all’estero senza sostituzione nello stesso periodo d’imposta.
In caso di controllo con esito negativo, il GSE dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate per il recupero degli importi, maggiorati di interessi e sanzioni.
AVVERTENZA FINALE
Il decreto attuativo MIMIT-MEF è stato firmato il 4 maggio 2026 ma, alla data di aggiornamento di questa guida, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. I contenuti qui riportati si basano sul testo firmato e sulle anticipazioni ufficiali disponibili. I modelli di comunicazione definitivi e le istruzioni di compilazione saranno pubblicati dal MIMIT sul portale GSE e su Incentivi.gov.it. Si raccomanda di verificare gli aggiornamenti prima di procedere con le comunicazioni.
Fonti: Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), art. 1 commi 427-436 — D.L. 38/2026 — Decreto attuativo MIMIT-MEF 4 maggio 2026
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